Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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UNIONE CIVILE

Con la L. 20/5/2016, n. 76  è stata regolarizzata l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
 
Chi può costituire l’Unione Civile
 
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Non devono verificarsi le seguenti condizioni ostative:

 
  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile;
  • non essere interdetti per infermità di mente (art. 85 c.c.);
  • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione Civile dell’altra (art. 88 c.c.).
 
Il cittadino straniero che vuole costituire un’Unione Civile in Italia deve possedere una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese che attesti l’assenza di impedimenti, in base alla normativa del luogo di provenienza, per la realizzazione dell’Unione stessa.
 

 
Documentazione da consegnare in busta chiusa
 
  1. Copia fronte - retro di un documento d’identità della coppia, dei testimoni e dell’eventuale interprete.
  2. Dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese che attesti l’assenza di impedimenti, in base alla normativa del luogo di provenienza, per la realizzazione dell’Unione stessa.
 
Insieme alla sottoscrizione della dichiarazione per la formazione dell’Unione Civile le parti  possono:
  1. Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.
    Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
  2. La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.
    Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto  il   proprio cognome se diverso.
 
Se l'unione civile si scioglie, gli effetti sono immediati e non è previsto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio. 
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