Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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ADOZIONE

Iscrizione del minore adottato
nell’anagrafe della popolazione residente
 

L’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Domusnovas ha l’onere di trascrivere nei propri registri di nascita le sentenze di adozione che riceve dal Tribunale dei Minori competente per territorio.
Ai fini della registrazione del minore adottato nell'Anagrafe è necessario che i genitori rendano apposita dichiarazione presso l’Ufficio.

 
Iter Adottivo
 
I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie (fonte commissioneadozioni.it). L’iter che gli aspiranti genitori devono seguire è:
1. la coppia inoltra la domanda di disponibilità all'adozione al Tribunale per i Minorenni della regione di residenza, richiedendone l'idoneità.
2. Il Tribunale trasmette la domanda ai Servizi Socio-Assistenziali degli Enti Locali entro 15 giorni.
3. I Servizi Socio-Assistenziali a seguito di un'attività informativa sull'adozione, formativa sulla coppia e valutativa della situazione e della motivazione personale, del contesto familiare, sanitario e sociale, trasmette al Tribunale per i Minorenni una relazione psicosociale entro 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
4. Il Tribunale per i Minorenni convoca la coppia per la valutazione di ulteriori approfondimenti ed entro 1 2 mesi successivi emette il decreto di idoneità della coppia all'adozione.
5. La coppia, ottenuto il decreto, entro un anno deve affidare l'incarico ad uno degli Enti autorizzati, iscritto all'Albo della Commissione per le adozioni Internazionali. L'Ente seguirà i coniugi in tutte le pratiche necessarie e in tutta la procedura adottiva compresa quella che svolgerà all'estero. Si farà carico di seguire la coppia nella delicata fase dell'incontro con il minore assistendo con il suo personale gli aspiranti genitori adottivi.
6. Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de l'Aja.
7. Dopo il rientro del bambino in Italia, la procedura si conclude con la trascrizione del provvedimento di adozione attuato
 dal Tribunale per i minorenni nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.
 
A causa della complessità della materia, tutte le informazioni che riguardano la procedura per l’adozione di un bambino straniero, la normativa, la modulistica da preparare sono reperibili sul sito internet della “Commissione per le Adozioni Internazionali, autorità centrale italiana per l'adozione internazionale”.
 
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