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AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA
Il rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della caccia in Sardegna è di competenza del Comune per i cacciatori residenti, mentre è di competenza dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per i cacciatori non residenti.
L’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna ha la stessa durata del porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente trasmettere il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria. La richiesta deve essere presentata personalmente dall’interessato o dalle associazioni venatorie.
Il foglio venatorio si ritira e si restituisce compilato (al termine della stagione venatoria), presso l'ufficio competente.
L’autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna ha la stessa durata del porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente trasmettere il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria. La richiesta deve essere presentata personalmente dall’interessato o dalle associazioni venatorie.
Il foglio venatorio si ritira e si restituisce compilato (al termine della stagione venatoria), presso l'ufficio competente.
Requisiti
Avere compiuto 18 anni ed essere residenti nel Comune di Domusnovas.
Documentazione
- fotocopia della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (rilasciato dalla Questura).
- l’originale o fotocopia della ricevuta del versamento, sull’apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 87 della L.R. n. 23/1998;
- documento comprovante la copertura assicurativa specifica.
- per i cittadini non residenti il tesserino venatorio è rilasciato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
- tesserino di caccia scaduto (in caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica sicurezza o locale stazione dei Carabinieri).
Costo
Non sono previsti costi per gli adempimenti di competenza dell’Ufficio competente.
Tempi di rilascio
Il privato cittadino riceverà il tesserino al momento della richiesta, previa consegna documentazione.
Scadenza
La licenza è valida per 5 anni, ma il versamento della tassa regionale su bollettino di c/c postale va effettuato ogni anno.