Comune di Domusnovas
Provincia del Sud Sardegna

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MATRIMONIO

Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. L’art. 177 e ss. mm. ii., prevede che il regime instaurabile all’atto del matrimonio sia quello della comunione dei beni.
La coppia può comunque scegliere un regime patrimoniale diverso:

 
  • il regime della separazione dei beni.
 
I coniugi possono scegliere in ogni momento di cambiare il regime patrimoniale instaurato con la celebrazione del matrimonio e per farlo devono rivolgersi ad un notaio che provvederà tramite un atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare la comunicazione all’ufficio dello stato civile del nuovo regime scelto, per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio.


 
Modalità di scelta
 
  • Per la legge n.151 del 1975 le coppie che scelgono il regime della comunione legale al momento della celebrazione, non devono rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio, previsto dalla legge precedentemente menzionata, fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione.
  • Coloro che desiderano instaurare un regime patrimoniale diverso devono farne espressa dichiarazione durante la celebrazione, dinnanzi al celebrante, sia che si tratti di rito dinnanzi alle autorità civili che di rito religioso dinnanzi al sacerdote. La dichiarazione relativa al regime patrimoniale diverso dalla comunione legale deve essere inserita dal celebrante nell’atto di matrimonio, mentre la comunione legale opera senza essere annotata.
  • Per i matrimoni civili, l’ufficiale di stato civile chiede che gli sposi anticipino per iscritto il regime che intendono dichiarare il giorno del matrimonio, al momento delle pubblicazioni. Questa anticipazione serve per evitare errori ai coniugi e al celebrante il giorno della celebrazione e permette all’ufficio di stato civile di predisporre gli atti nel modo corretto, ma non è vincolante per gli sposi.
 
Come si richiedono le pubblicazioni di matrimonio
 
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il comune dove almeno uno dei due futuri sposi è residente.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.


 
Chi può fare richiesta
 
  1. Due persone di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
  2. Due persone non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (eccezione per le persone autorizzate dal giudice tutelare).
  3. Persone maggiorenni o che abbiano compiuto sedici anni di età, se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minori.
  4. Cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o “certificato di capacità matrimoniale” del proprio Stato.
 
Come richiedere le pubblicazioni per il rito civile e religioso e la celebrazione del matrimonio civile
 
La richiesta per le pubblicazioni di matrimonio si effettua davanti al funzionario comunale dello Stato Civile.
Le coppie che desiderano sposarsi con rito religioso devono essere in possesso della richiesta del Ministro di culto e devono effettuare la procedura per la richiesta di pubblicazione dove sarà necessario indicare la data e il luogo già concordati con il Ministro del culto.
Il verbale di richiesta delle pubblicazioni, firmata da entrambi i componenti della coppia, dovrà contenere i seguenti dati:
  • Dati del dichiarante, data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
La richiesta di pubblicazione può essere presentata anche soltanto da una sola delle parti su delega dell'altro (redatta da notaio); una volta elaborata tutta la documentazione necessaria il comune rilascerà le pubblicazioni di matrimonio valide per i successivi 180 giorni.
 

 
Costo
 
1 marca da bollo da € 16,00 - ovvero 2 marche da € 16,00 se uno degli sposi risiede in un altro comune italiano (da acquistare in tabaccheria).


 
Documentazione da consegnare
 
  • Richiesta del Parroco di Domusnovas o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma religiosa;
  • Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura di Cagliari, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta, o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano. Le donne straniere che intendono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono provare, con specifica indicazione sul nulla osta o con sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni (art. 89 codice civile);
  • Autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età;
  • Autorizzazione del Tribunale per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità;
  • Autorizzazione del giudice per le donne che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;
  • Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa.
  • Una marca da bollo di euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti a Domusnovas;
  • Due marche da bollo di euro 16,00 se uno degli sposi non è residente a Domusnovas (una marca da bollo è necessaria per la pubblicazione anche presso l'altro comune di residenza).
  • I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi.
 
 
 
 

 
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